Le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019 sono state deliberate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 6.3.2019 (CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE NORME IN VIGORE PER L’ANNO 2018).
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
Il versamento dell’acconto va effettuato entro il 17.6.2019 ed il versamento del saldo entro il 16.12.2019 con modello F24.
Si ricordano le novità , già in vigore dall’anno 2016, apportate con la Legge di Stabilità 2016:
TASI Abitazione principale: è stata eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
Immobili concessi in comodato d’uso gratuito : eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori). Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il comodante deve risiedere nelle stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9
- il comodato deve essere registrato.
Terreni agricoli: è prevista l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Il calcolo dell’imposta e la stampa del modello F24 possono essere effettuati al seguente collegamento:
N.B. Nel calcolatore indicare le aliquote indicate nelle precedenti tabelle in millesimi (es. per aliquota 0,25 per cento indicare 2,5 per mille)